PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Istituzione dell'Assemblea).

      1. È istituita l'Assemblea per la revisione della parte seconda della Costituzione, di seguito denominata «Assemblea».

Art. 2.
(Competenza).

      1. L'Assemblea è competente per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, escluso l'articolo 139, e delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stessa.
      2. È precluso all'Assemblea l'esame di progetti di revisione dei princìpi fondamentali e della parte prima della Costituzione ovvero di suoi singoli titoli o articoli.
      3. È precluso all'Assemblea l'esame di atti di indirizzo o di sindacato ispettivo nei confronti del Governo.
      4. A decorrere dalla data di elezione dell'Assemblea e fino al suo scioglimento è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea stessa.

Art. 3.
(Composizione ed elezione).

      1. L'Assemblea è composta da settantotto componenti eletti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali previste per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Per la presentazione delle candidature

 

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e per l'elezione dei componenti dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, salvo quanto previsto espressamente dalla presente legge costituzionale.
      2. Nella votazione per l'elezione dei membri dell'Assemblea non è ammessa l'espressione del voto di preferenza. L'ufficio centrale circoscrizionale di ciascuna circoscrizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.
      3. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra circoscrizionale di ciascuna lista componente il gruppo per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste, e quindi sceglie i più alti tra i quozienti così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire al gruppo, disponendoli in una graduatoria decrescente; si determinano in tale modo i quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad ogni lista. Qualora, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma, la lista di minoranza linguistica non ottenga neppure un seggio, l'ultimo seggio spettante al gruppo di liste collegate nella circoscrizione è comunque attribuito alla lista di minoranza linguistica, purché questa abbia ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50 mila.

Art. 4.
(Elettorato attivo e passivo).

      1. Sono elettori dell'Assemblea i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione sono iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
      2. Sono eleggibili all'Assemblea i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati.

 

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Art. 5.
(Incompatibilità e status dei componenti dell'Assemblea).

      1. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quelle di ministro e di sottosegretario di Stato, di componente di una delle due Camere e di rappresentante italiano al Parlamento europeo; ai membri dell'Assemblea si applicano, altresì, le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.
      2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse; in mancanza dell'opzione il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.
      3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
      4. L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.
      5. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione; ad essi è corrisposta l'indennità spettante ai componenti della Camera dei deputati, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6.
(Organizzazione e disciplina dei lavori).

      1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal decano per età, elegge tra i suoi membri il presidente, tre vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.
      2. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dalle norme della presente legge costituzionale e dalle disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, in quanto applicabili.
      3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa costituiti.
      4. In Assemblea e nelle Commissioni di cui al comma 3 le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 7.
(Iniziativa legislativa).

      1. Ciascun membro dell'Assemblea può presentare progetti di legge nelle materie riservate alla competenza dell'Assemblea stessa.

Art. 8.
(Approvazione del progetto).

      1. Sulla base dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 7, l'Assemblea approva, entro ventiquattro mesi dalla data della prima seduta, una legge di revisione costituzionale nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1. La legge è deliberata a maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge può contenere disposizioni transitorie e finali necessarie alla sua attuazione.
      2. La legge di cui al comma 1 è sottoposta a referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 9.
(Funzionamento dell'Assemblea).

      1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della

 

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Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. Le spese di funzionamento dell'Assemblea sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      3. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge di revisione costituzionale.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.